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Sez. 2, Sentenza n. 12289 del 17/07/2012 (Rv. 623241 - 01)

AGRICOLTURA - PROPRIETÀ RURALE - IN GENERE | Vincolo di indivisibilità di cui all'art. 11 della legge n. 817 del 1971 - Ambito di efficacia - Limiti - Atti di disposizione mediante frazionamento - Conseguenze - Usucapione di fondi acquistati con le agevolazioni creditizie statali - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623241-01

AGRICOLTURA - PROPRIETÀ RURALE - IN GENERE

Il vincolo di indivisibilità dei fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, di cui all'art. 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, esaurisce la sua efficacia nell'ambito degli atti di disposizione mediante frazionamento, senza che possa estendersene la portata preclusiva all'usucapione, che, in quanto acquisto a titolo originario, è un fatto giuridico e non un atto dispositivo suscettibile di essere sanzionato di nullità.

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 11, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)