Sez. 3, Sentenza n. 1858 del 13/07/1964 (Rv. 302646 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - ROVINA DI EDIFICI - PRESUNZIONE A CARICO DEL PROPRIETARIO - CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO - AMMISSIBILITA - ROVINA DI CASA COLONICA - OMISSIONE DI AVVISO AL PROPRIETARIO DELLA NECESSITA DI RIPARAZIONI URGENTI - COLPA DEL MEZZADRO.*
RESPONSABILITA CIVILE - ROVINA DI EDIFICI - PRESUNZIONE A CARICO DEL PROPRIETARIO - CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO - AMMISSIBILITA - ROVINA DI CASA COLONICA - OMISSIONE DI AVVISO AL PROPRIETARIO DELLA NECESSITA DI RIPARAZIONI URGENTI - COLPA DEL MEZZADRO.*
In materia di responsabilita per crollo di edificio ex art.2053 cod. civ., la presunzione di colpa a carico del proprietario (che puo essere vinta soltanto dalla prova che la rovina non e dovuta 'a difetto di manutenzione o a vizio di costruzioné) non esclude il concorso di colpa da parte del danneggiato ai sensi dell'art.1227 cod.civ., perche questo non esclude la responsabilita dell'autore del fatto illecito, ma vale soltanto ad operare una diminuzione della misura del risarcimento del danno. Tale concorso puo consistere in ogni comportamento colposo del danneggiato che abbia contribuito alla produzione dell'evento, e, nel caso di rovina di casa colonica e di danni alle persone della famiglia del mezzadro, non puo essere limitato alla sola ipotesi di omissione di tempestivo avviso al proprietario della necessita delle ripartizioni urgenti (omissione che, nel caso, non si era verificata). (Cfr 2000/55; 2584/58; 120/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)