Sez. 3, Sentenza n. 1002 del 21/01/2010 (Rv. 611049 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE | Concorso di colpa del danneggiato - Ammissibilità - Rilevanza della colpa - Individuazione - Conseguenze.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE
Posto che non sussiste incompatibilità tra la responsabilità oggettiva del proprietario di edificio per il danno causato dalla rovina (anche parziale) dello stesso ed il concorso del fatto colposo del danneggiato (ai fini della cui configurazione è sufficiente la mera colpa generica, non occorrendo necessariamente la violazione di un obbligo giuridico), nel caso in cui, a seguito di valutazione di esclusiva competenza del giudice di merito, rimanga accertato che nella produzione dell'evento dannoso abbiano concorso le due cause, il suddetto giudice deve ridurre la misura del risarcimento, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2053
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)