Sez. 1, Sentenza n. 5950 del 16/11/1979 (Rv. 402624 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - SOPRAVVENUTI MOTIVI GIUSTIFICANTI LA REVISIONE - PRONUNZIA DI CESSAZIONE DELLA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO - LEGITTIMITA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - SOPRAVVENUTI MOTIVI GIUSTIFICANTI LA REVISIONE - PRONUNZIA DI CESSAZIONE DELLA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO - LEGITTIMITA.*
I sopravvenuti motivi che giustificano la revisione delle Disposizioni concernenti l'assegno stabilito con la sentenza di divorzio possono legittimare anche una pronunzia di cessazione della corresponsione dell'assegno medesimo. (V 1305/77, mass n 385009).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 8, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)