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Sez. 1, Sentenza n. 1305 del 06/04/1977 (Rv. 385009 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - TRANSAZIONE - RINUNZIA - AMMISSIBILITA - LIMITI - VALIDA RINUNZIA ALL'ASSEGNO - INEFFICACIA - CONDIZIONI - PATTO PER L'ASSEGNO IN UNICA SOLUZIONE - NULLITA O INEFFICACIA - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385009-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - TRANSAZIONE - RINUNZIA - AMMISSIBILITA - LIMITI - VALIDA RINUNZIA ALL'ASSEGNO - INEFFICACIA - CONDIZIONI - PATTO PER L'ASSEGNO IN UNICA SOLUZIONE - NULLITA O INEFFICACIA - RISPETTIVE CONDIZIONI.*

L'assegno di divorzio puo validamente formare oggetto di transazione o di rinunzia definitiva, quando queste risultino in modo certo, chiaro ed univoco e non siano affette da vizi della volonta o della dichiarazione, sempreche resti salvaguardata l'esigenza di soddisfazione di cio che e necessario ai bisogni di vita del coniuge piu debole non passato a nuove nozze.Pertanto, la rinunzia, validamente sorta nel momento in cui il rinunziante non versava in stato di bisogno, puo divenire parzialmente inefficace per il sopravvenire di giusti motivi, limitatamente alla soddisfazione delle esigenze elementari di vita, e, parallelamente, l'accordo per la corresponsione dell'assegno in unica soluzione puo essere originariamente nullo quando sia contratto da chi versava in stato di bisogno, e puo diventare parzialmente inefficace quando tale stato sia sopravvenuto. I limiti di rinunziabilita dell'assegno di divorzio, tuttavia, non obbligano il giudice a riaffermare il diritto del titolare ove questi non abbia ritenuto di doverlo esercitare.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 8, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)