Sez. 2, Sentenza n. 1283 del 16/02/1999 (Rv. 523268 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE | Liquidazione degli onorari di avvocato nei confronti del cliente - Scelta del procedimento monitorio per ingiunzione in alternativa a quello speciale di cui agli artt. 28, 29 e 30 della legge n. 794 del 1942 - Opposizione al decreto ingiuntivo - Forma - Atto di citazione - Inosservanza - Opposizione proposta con ricorso - Conseguenze - Nullità del procedimento di opposizione - Esclusione - Conversione dell'atto processuale nullo - Condizioni.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato nei confronti del proprio cliente, il professionista può scegliere tra il rito speciale previsto dagli artt. 28, 29 e 30 della legge n. 794 del 1942 e quello monitorio per ingiunzione. Qualora egli opti per il secondo, e la sua domanda venga accolta, il debitore che intenda proporre opposizione deve farlo mediante atto di citazione, e non mediante ricorso. Tuttavia, per il principio della conversione degli atti processuali nulli, di cui all'art. 156 cod. proc. civ., la eventuale adozione della forma del ricorso in luogo di quella della citazione non determina la nullità della opposizione quando, con la regolare instaurazione del contraddittorio, sia stato raggiunto lo scopo dell'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)