Sez. 3, Sentenza n. 1000 del 10/04/1970 (Rv. 346505 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - FORMA - INOSSERVANZA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - INSTAURAZIONE DEL PROCESSO.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - FORMA - INOSSERVANZA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - INSTAURAZIONE DEL PROCESSO.*
In virtu del principio della conversione degli Atti processuali nulli, l'adozione della Forma della citazione in luogo di quella del ricorso, o viceversa, non determina la nullita del procedimento di opposizione all'Azione esecutiva, quando la Forma adottata abbia raggiunto ugualmente lo scopo di instaurare il procedimento previsto dalla legge per la contesa. (Conf 2255-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)