Sez. 2, Sentenza n. 8689 del 26/06/2000 (Rv. 538047 - 01)
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE (NOZIONI, DISTINZIONI) | Appartenenza a più proprietari dei fondi "delimitandi" - Litisconsorzio necessario di tutti i comproprietari - Esclusione - Limiti - Domanda associata a quella di rilascio e/o di riduzione in pristino - Litisconsorzio dal lato passivo - Sussistenza.
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE (NOZIONI, DISTINZIONI)
Nell'azione di regolamento di confini, così come in quella di rivendicazione, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario ove il fondo o i fondi i cui confini debbono essere delimitati, appartengono a più proprietari essendo ciascun condomino legittimato attivamente e passivamente all'esercizio di tali azioni e di tutte le altre a tutela della proprietà della cosa comune, senza bisogno dell'intervento in giudizio degli altri condomini. Peraltro, quando alla domanda di regolamento di confini, che è strutturalmente diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa, si accompagni la richiesta di rilascio e/o di riduzione in pristino della zona che si ritiene usurpata in conseguenza dell'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini, ferma restando la non necessità del litisconsorzio dal lato attivo, dal lato passivo il contraddittorio deve essere esteso ed eventualmente integrato nei confronti di tutti coloro che sulla zona in questione o sulle opere e manufatti su di essa inesistenti vantino diritti reali, stante l'inscindibilità e indivisibilità dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 950
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)