Sez. 2, Sentenza n. 2106 del 24/02/2000 (Rv. 534366 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE | Azione a difesa della cosa comune - Legittimazione del singolo proprietario - Sussistenza - Necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri - Esclusione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE
Nella "communio pro indiviso" ciascuno dei comproprietari è abilitato ad esercitare le azioni a tutela della proprietà e del godimento della cosa comune senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)