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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4226 del 19/02/2020 (Rv. 657238 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Decreto di espulsione - Mancata traduzione del provvedimento - Nullità - Deducibilità mediante opposizione tardiva - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657238-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di espulsione amministrativa dello straniero, la mancata traduzione del relativo decreto nella lingua propria del destinatario determina la nullità (non l'inesistenza) del provvedimento che, pur potendo essere fatta valere con l'opposizione tardiva, non è deducibile senza limiti di tempo, occorrendo a tal fine verificare se la violazione dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998 abbia effettivamente determinato un'ignoranza sul contenuto dell'atto tale da impedirne l'identificazione e se, "medio tempore", lo straniero non abbia comunque avuto adeguata conoscenza della natura dell'espulsione e del rimedio proponibile, nel qual caso è da tale momento che dovrà farsi decorrere il termine per la proposizione dell'opposizione tardiva fondata sull'intervenuta nullità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)