Sez. 1 - , Ordinanza n. 16470 del 19/06/2019 (Rv. 654638 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Diniego della Commissione territoriale - Obbligo di traduzione del provvedimento ex art. 10 d.lgs. n. 25 del 2008 nella lingua indicata dal richiedente o in quella veicolare - Omissione - Conseguenze - Nullità dell'atto - Opposizione - Condizioni.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale dello straniero, la comunicazione della decisione negativa della Commissione territoriale competente, ai sensi dell'art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 25 del 2008, deve essere resa nella lingua indicata dallo straniero richiedente o, se non sia possibile, in una delle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo l'indicazione di preferenza), determinando la relativa mancanza l'invalidità del provvedimento; tale vizio, tuttavia, analogamente alle altre nullità riguardanti la violazione delle prescrizioni inderogabili in tema di traduzione, può essere fatto valere solo in sede di opposizione all'atto che da tale violazione sia affetto, ivi compresa l'opposizione tardiva, qualora il rispetto del termine di legge sia stato reso impossibile proprio dalla nullità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10, Costituzione art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)