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Sez. 3, Sentenza n. 3530 del 06/12/1972 (Rv. 361474 - 01)

LOCAZIONE - ADDIZIONI ALLA COSA LOCATA - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA - CONSENSO DEL LOCATORE - UNIVOCA MANIFESTAZIONE DI APPROVAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1972-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361474-01

LOCAZIONE - ADDIZIONI ALLA COSA LOCATA - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA - CONSENSO DEL LOCATORE - UNIVOCA MANIFESTAZIONE DI APPROVAZIONE - NECESSITA.*

Il consenso del locatore, previsto dagli artt 1592 e 1593 cod civ, in tema di miglioramenti o addizioni alla cosa locata, non puo consistere in una semplice tolleranza del locatore medesimo, ma deve consistere in una chiara ed inequivoca manifestazione di volonta, intesa come approvazione delle eseguite innovazioni. Non basta quindi la sola scienza o la mancata opposizione del locatore a legittimare la richiesta di indennizzo, ma occorre una manifestazione di volonta che, quand' anche tacita, si obbiettivizzi in fatti concludenti e in un contegno incompatibile con un contrario proposito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1593, Cod. Civ. art. 1592

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)