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Sez. 3, Sentenza n. 4512 del 28/10/1989 (Rv. 463998 - 01)

LOCAZIONE - ADDIZIONI ALLA CASA LOCATA - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA - CONSENSO DEL LOCATORE - UNIVOCA MANIFESTAZIONE DI APPROVAZIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463998-01

LOCAZIONE - ADDIZIONI ALLA CASA LOCATA - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA - CONSENSO DEL LOCATORE - UNIVOCA MANIFESTAZIONE DI APPROVAZIONE - NECESSITÀ.*

In tema di miglioramenti e di addizioni alla cosa locata, il consenso del locatore previsto dagli artt. 1592 e 1593 cod. civ. non può consistere in una semplice tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca dichiarazione di volontà, intesa come esplicita approvazione delle innovazioni, sicché la conoscenza e la mancata opposizione del locatore non vale a legittimare la richiesta di indennizzo del conduttore. (Conf 3530/72, mass n 361474).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1592, Cod. Civ. art. 1593

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)