Sez. L, Sentenza n. 3357 del 23/04/1990 (Rv. 466786 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE CONTRATTUALE - RILEVANZA - LIMITI - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA PROPORZIONE TRA GRAVITÀ DEL FATTO E RECESSO - NECESSITÀ - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO - FATTISPECIE RELATIVA ALLA RITENUTA CONFIGURABILITÀ DELLA GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO DI UN DIPENDENTE DI UN ISTITUTO DI VIGILANZA NONOSTANTE LO ANNULLAMENTO PER ILLEGITTIMITÀ DELLA SOSPENSIONE IRROGATA E PREVISTA COME GIUSTIFICATIVA DEL RECESSO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE CONTRATTUALE - RILEVANZA - LIMITI - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA PROPORZIONE TRA GRAVITÀ DEL FATTO E RECESSO - NECESSITÀ - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO - FATTISPECIE RELATIVA ALLA RITENUTA CONFIGURABILITÀ DELLA GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO DI UN DIPENDENTE DI UN ISTITUTO DI VIGILANZA NONOSTANTE LO ANNULLAMENTO PER ILLEGITTIMITÀ DELLA SOSPENSIONE IRROGATA E PREVISTA COME GIUSTIFICATIVA DEL RECESSO.*
La previsione, da parte della contrattazione collettiva, di una specifica ipotesi di giusta causa di licenziamento non esime il giudice del merito dal valutare la proporzione tra la gravità del fatto commesso dal dipendente e l'estremo rimedio del recesso, poiché la qualificazione della gravità dell'inadempimento del lavoratore, operata dalle parti in Sede di disciplina collettiva, trova il suo limite nella necessità che siano integrati gli estremi della giusta causa previsti dall'art. 2119 cod. civ., richiamato dall'art. 1 della legge n. 604 del 1966, ma è Onere del lavoratore addurre elementi probatori Atti a dimostrare che il fatto da lui commesso era inidoneo, nonostante la sua riconducibilità nella previsione della contrattazione collettiva, a giustificare la risoluzione del rapporto. (nella specie, relativa al licenziamento per giusta causa intimato, ai sensi dell'art. 58 del C.C.n.L. 29 dicembre 1979 per i dipendenti da istituti di vigilanza, per il superamento di quindici giorni di sospensione nel corso dell'anno, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto, confermando al riguardo la valutazione del pretore, che la gravità dell'inadempimento del lavoratore, giustificativa del licenziamento del medesimo, permanesse nonostante l'annullamento, per illegittimità, di cinque delle sospensioni irrogate e la corrispondente riduzione - sempre però al di sopra di quindici - del numero complessivo di esse). (Conf 6113/85, mass n 443253).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)