Sez. L, Sentenza n. 6113 del 05/12/1985 (Rv. 443253 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE DI IPOTESI SPECIFICA DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - PROPORZIONE TRA LA GRAVITÀ DEL FATTO COMMESSO DAL LAVORATORE E LA SANZIONE DEL LICENZIAMENTO - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE DI IPOTESI SPECIFICA DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - PROPORZIONE TRA LA GRAVITÀ DEL FATTO COMMESSO DAL LAVORATORE E LA SANZIONE DEL LICENZIAMENTO - NECESSITÀ.*
La previsione da parte della contrattazione collettiva di una specifica ipotesi di giusta causa di licenziamento del lavoratore (nella specie, per la mancata comunicazione dell'assenza e per l'omesso invio del certificato medico) non esime il giudice del merito dal valutare la proporzione tra la gravità del fatto commesso dal lavoratore e l'estremo rimedio del recesso, dal momento che la qualificazione della gravità dell'inadempimento del lavoratore, operata dall'autonomia negoziale, trova il suo limite nella necessità che siano integrati gli estremi della giusta causa previsti dall'art. 2119 cod. civ., richiamato dall'art. 1 della legge n. 604 del 1966. È Onere però del lavoratore addurre elementi probatori Atti a dimostrare che il fatto da lui commesso era inidoneo - nonostante la sua riconducibilità nella previsione della contrattazione collettiva - a giustificare la risoluzione del rapporto. (V 939/83, mass n 425704; (V 5880/80, mass n 404637; (V 713/81, mass n 411180).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)