Sez. 3, Sentenza n. 8542 del 01/06/1995 Ud. (dep. 27/07/1995) Rv. 202489 - 01
Sentenza - Redazione | Violazione del termine per il deposito della sentenza - Nullità del provvedimento o sua inutilizzabilità o inammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
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La violazione da parte del giudice del termine per il deposito della sentenza, stabilito dall'art. 544 cod. proc. pen., può avere conseguenze di altro genere, ma non determina la nullità del provvedimento, né tanto meno la sua inutilizzabilità o inammissibilità. (Fattispecie relativa a rigetto di motivo di ricorso col quale si lamentava che il deposito della sentenza dopo diciotto mesi dalla pronuncia "comporterebbe, se non la nullità, almeno la inutilizzabilità o l'inammissibilità della sentenza stessa, dato che un ritardo così consistente viene a mortificare il diritto della difesa, che non può più ricordare con precisione quanto accaduto").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)