Sez. 3, Sentenza n. 33386 del 18/03/2015 Ud. (dep. 29/07/2015) Rv. 264507 - 01
SENTENZA - REDAZIONE | Violazione del termine per il deposito della sentenza - Nullità del provvedimento o sua inutilizzabilità o inammissibilità - Esclusione - "Ratio".
SENTENZA - REDAZIONE
La violazione da parte del giudice del termine per il deposito della sentenza, stabilito dall'art. 544 cod. proc. pen., può avere conseguenze di altro genere, ma non determina la nullità del provvedimento, né tanto meno la sua inutilizzabilità o inammissibilità. (In motivazione, la S.C. ha escluso la fondatezza delle censure difensive di illegittimità costituzionale per violazione del diritto di difesa, osservando che il diritto dello Stato all'amministrazione della giustizia ed alla repressione dei reati verrebbe vanificato se si prevedesse la nullità dei provvedimenti per i casi di ritardato deposito - ossia per comportamenti addebitabili a singoli magistrati, comunque perseguibili in sede disciplinare - mentre il rischio di "oblio" della discussione orale, prospettato dalla difesa, sarebbe agevolmente evitabile attraverso una tempestiva attività di sintesi ed archiviazione per iscritto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)