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Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 05/11/2002 (Rv. 558225 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM | Procedimento monitorio per decreto ingiuntivo - Opposizione - Difetto di "legitimatio ad processum" - Mancata contestazione nel giudizio di opposizione - Conseguenze - Contestazione avanzata per la prima volta in sede di giudizio di appello - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2002-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558225-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM

Anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora il debitore sia una società (nella specie, di capitali), il creditore opposto che intenda contestare la sussistenza del potere di rappresentanza del soggetto che agisce in giudizio quale organo della società debitrice opponente è tenuto a sollevare la relativa eccezione nel medesimo giudizio di opposizione e, se la stessa venga disattesa in primo grado, farne oggetto di specifico gravame in appello, non essendo consentito proporre, in secondo grado, sul punto, contestazione tardiva (nel caso di specie addirittura avanzata, in modo del tutto irrituale, in sede di conclusioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)