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Sez. 3, Sentenza n. 15031 del 21/11/2000 (Rv. 541973 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Persona fisica non abilitata a rappresentare l'ente in giudizio - Successiva costituzione del legale rappresentante della società - Ratifica espressa o tacita dell'operato del "falsus procurator" - Ammissibilità - Sanatoria ex tunc del difetto di legittimazione processuale - Configurabilità - Portata.
Stato
decisa il 2000-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541973-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI

Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisce in giudizio in rappresentanza di un ente, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell'effettiva rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator". Tanto la ratifica, quanto la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da un soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazione degli artt. 83 e 125 cod.proc.civ. (Nella specie il soggetto legittimato ad agire proponendo ricorso per cassazione, aveva assunto in proprio tutte le difese precedentemente formulate dal soggetto non legittimato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)