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Sez. 1, Sentenza n. 6278 del 22/06/1990 (Rv. 467911 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - IN GENERE - CAUSA PRINCIPALE E CAUSA DI GARANZIA - RAPPORTO DI INSCINDIBILITÀ - CONSEGUENZA IN TEMA DI IMPUGNAZIONI INCIDENTALI TARDIVE.*
Stato
decisa il 1990-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467911-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - IN GENERE - CAUSA PRINCIPALE E CAUSA DI GARANZIA - RAPPORTO DI INSCINDIBILITÀ - CONSEGUENZA IN TEMA DI IMPUGNAZIONI INCIDENTALI TARDIVE.*

Fra la causa principale e la causa di garanzia, proposta dal convenuto con atto di chiamata di un terzo in giudizio per essere tenuto indenne in tutto od in parte dagli effetti dell'eventuale accoglimento della pretesa attrice, sussiste vincolo d'inscindibilità, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 334 cod. proc. civ. in tema d'impugnazione incidentale tardiva, in relazione al nesso che lega le decisioni sul fondamento delle rispettive domande. Pertanto, ove la domanda di garanzia non sia stata esaminata nel merito, per il pregiudiziale riscontro dell'irritualità dell'atto di chiamata, difetta detta inscindibilità, determinandosi una posizione di soccombenza del chiamante del tutto indipendente dalla controversia principale, con la conseguenza che l'impugnazione del medesimo chiamante, diretta a sostenere la validità di quell'atto, non si sottrae all'applicazione dei termini ordinari, ancorché proposta in via incidentale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)