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Sez. 3, Sentenza n. 7176 del 02/08/1997 (Rv. 506388 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE | Acquiescenza alle parti non impugnate della sentenza - Impugnazione incidentale successiva - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Procedimento con pluralità di parti - Impugnazione parziale - In cause inscindibili ed in cause scindibili - Differenze - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506388-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE

Mentre l'impugnazione parziale in causa inscindibile (limitata, peraltro, ad alcuni soltanto dei soggetti dell'unico rapporto dedotto in giudizio) comporta acquiescenza ai capi autonomi non impugnati della sentenza, ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. (oltre che la necessità di integrazione del contraddittorio, ai sensi del successivo art. 331, nei confronti degli altri soggetti del rapporto medesimo), nelle cause scindibili l'autonomia dei rapporti implica il pieno dispiegarsi del principio di consumazione dell'impugnazione con riferimento ai capi autonomi della decisione, riguardino essi le parti della proposta impugnazione principale ovvero quelle pretermesse, essendo l'impugnante, fin dal momento della proposizione del gravame, in grado di valutare l'opportunità o meno di assumere tale iniziativa nei confronti di alcune o di tutte le parti, indipendentemente dalle eventuali, successive impugnazioni incidentali di queste (senza che a diverse conclusioni possa ritenersi condurre il disposto degli artt. 332, 333, 334 cod. proc. civ., norme dirette, tutte, a consentire l'impugnazione, ancorché tardiva, ai destinatari dell'impugnazione principale, ma non anche a permettere all'impugnante principale - parziale di impugnare nuovamente la stessa sentenza, foss'anche solo contro soggetti diversi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)