Sez. L, Sentenza n. 12538 del 06/12/1995 (Rv. 494956 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Indebito - Ripetizione - Imprese industriali operanti nel mezzogiorno - Rimborsi dovuti dall'I.N.P.S. ex sent. costituzionale 261 del 1991 - Disciplina ex art. 1, terzo comma, D.L. n. 71 del 1993 convertito in legge n. 151 del 1993 - Prescrizione - Rilevabilità d'ufficio - Configurabilità - Carattere pubblicistico del sistema previdenziale - Conseguenze - Contributi - Versamento o rimborso - Prescrizione - Operatività - Volontà dell'interessato - Rilevanza - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO
In relazione ai rimborsi dovuti dall'I.N.P.S. per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991 (dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, D.L. n. 918 del 1968, convertito con modificazioni in l. n. 1089 del 1968, nella parte in cui esclude il beneficio degli sgravi contributivi in caso di retribuzioni non assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria), secondo le modalità all'uopo dettate dall'art. 1, terzo comma, D.L. 22 marzo 1993 n. 71, convertito con modificazioni in legge n. 151 del 1993, la disposizione secondo cui "il rimborso è effettuato nel pieno rispetto dei termini di prescrizione previsti dalla vigente normativa" è espressione della volontà del legislatore di connotare l'eccezione di prescrizione dei caratteri della irrinunciabilità e della rilevabilità d'ufficio. Del resto, il principio della irrinunciabilità della prescrizione è enunciato espressamente anche all'art. 55 del R.D.L. n. 55 del 1935, ostativo del pagamento dei contributi previdenziali prescritti, ed è consono ad un sistema previdenziale avente uno spiccato carattere pubblicistico, nell'ambito del quale è necessario, per la certezza dei rapporti tra l'ente gestore e i cittadini, che i contributi da versare o da rimborsare non siano prescritti e che, comunque, non sia lasciata alla discrezione dell'interessato la possibilità di far valere o meno l'avvenuta prescrizione.
Riferimenti normativi: Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 22/03/1993 num. 71 art. 1 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 20/05/1993 num. 151 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 55, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2939
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)