Sez. L, Sentenza n. 9865 del 05/10/1998 (Rv. 519428 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Operatività - Eccezione dell'ente assicurativo o dell'interessato - Necessità - Esclusione - Prescrittibilità dei contributi previdenziali - Questione di costituzionalità per violazione dell'art. 38 Cost. - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI
Il divieto stabilito, per ragioni di ordine pubblico, dall'art. 55, comma primo, del R.D.L. 14 ottobre 1935 n. 1827 di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi assicurativi, dopo che rispetto agli stessi sia intervenuta la prescrizione, opera indipendentemente dall'eccezione di prescrizione da parte dell'ente previdenziale e del debitore dei contributi; ed è manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma citata e dell'art. 41 della legge 3 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui prevedono la prescrittibilità del diritto dell'INPS al pagamento dei contributi, per violazione dell'art. 38 Cost., sia perché tale disciplina risponde ad un principio generale di certezza dei rapporti giuridici, sia perché, a fronte della prescrizione e del conseguente divieto di pagamento dei contributi, è prevista la possibilità di costituzione della rendita.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/10/1935 num. 1827 art. 55, Legge 03/04/1968 num. 153 art. 41, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2938, Legge 03/04/1969 num. 153 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)