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Sez. 2, Sentenza n. 3131 del 20/11/1973 (Rv. 366913 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - OCCUPAZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA SERVITU - IMPOSSIBILE RESTITUZIONE DEL FONDO - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL PROPRIETARIO - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.*
Stato
decisa il 1973-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366913-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - OCCUPAZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA SERVITU - IMPOSSIBILE RESTITUZIONE DEL FONDO - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL PROPRIETARIO - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.*

Allorche un'occupazione temporanea e preordinata attraverso la successiva espropriazione alla Costituzione di una servitu (nella specie, elettrodotto), e questa non sia regolarmente costituita nel termine fissato, l'ente occupante, ove non possa procedere alla restituzione dell'immobile per avervi gia impiantato le opere necessarie all'Esercizio della servitu, deve risarcire al proprietario il danno derivato dallo illegittimo asservimento e la liquidazione relativa deve essere effettuata con riferimento al momento della liquidazione stessa. (V 3038/71, mass n 354339).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)