Sez. 1, Sentenza n. 3038 del 29/10/1971 (Rv. 354339 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE - RIFERIMENTO ALLO STATO DI FATTO DEL TEMPO DELL'OCCUPAZIONE - NECESSITA - VALORE DEL BENE - RIFERIMENTO AL TEMPO DELLA CORRESPONSIONE DEL RISARCIMENTO.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE - RIFERIMENTO ALLO STATO DI FATTO DEL TEMPO DELL'OCCUPAZIONE - NECESSITA - VALORE DEL BENE - RIFERIMENTO AL TEMPO DELLA CORRESPONSIONE DEL RISARCIMENTO.*
Il risarcimento del danno prodotto dall'occupazione di un fondo protrattosi oltre il biennio o comunque avvenuta senza titolo, deve essere liquidato con riferimento allo stato di fatto in cui l'immobile si trovava al momento dell'occupazione (prescindendo, cioe, dall'eventuale incremento di valore dovuto all'uso del bene da parte della pubblica amministrazione), ma rapportando il valore del bene medesimo al momento in cui il risarcimento viene corrisposto, che si presume immediatamente successivo alla sentenza di condanna. (V 2522'68, mass n 334967).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)