Sez. 2, Sentenza n. 2983 del 27/02/2012 (Rv. 621965 - 01)
TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - MATERIE DI COMPETENZA PROVINCIALE - MASI CHIUSI | Coeredi - Accordo divisorio condizionato - Nullità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a clausola di designazione condizionata dell'assuntore.
TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - MATERIE DI COMPETENZA PROVINCIALE - MASI CHIUSI
La speciale normativa dettata in tema di maso chiuso, per effetto della legge della Provincia di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, non sottrae il bene alla successione ereditaria, ma impone unicamente di considerarlo, nella divisione del patrimonio ereditario, come unità indivisibile e di assegnarlo ad un unico erede o legatario, operando i criteri legali di determinazione dell'assuntore solo in mancanza di testamento e di un accordo tra i chiamati alla successione legittima. Ne consegue che nulla vieta ai coeredi, nell'esercizio della loro autonomia privata, di inserire nell'accordo divisorio, che porta allo scioglimento della comunione ereditaria ed all'individuazione dell'assuntore del maso, un elemento accidentale quale una condizione. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto l'invalidità di una clausola dell'intercorso accordo divisorio, recante la designazione dell'assuntore a condizione che egli sgomberasse i fondi del maso dai veicoli ivi ricoverati entro una certa data e la previsione della sua sostituzione con altro coerede in caso di mancato avveramento della condizione, escludendo la S.C. che tale pattuizione comporti un'attribuzione congiunta del maso, contrasti con la certezza dei traffici o con il divieto di alienazione del diritto di assunzione od incorra nella nullità sancita dall'art. 475, secondo comma, cod. civ. per l'accettazione dell'eredità).
Riferimenti normativi: Legge Prov. Bolzano 28/11/2001 num. 17 art. 11, Legge Prov. Bolzano 28/11/2001 num. 17 art. 20, Legge Prov. Bolzano 28/11/2001 num. 17 art. 37, Cod. Civ. art. 475, Cod. Civ. art. 475 com. 2, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)