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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2094 del 05/02/2015 (Rv. 634405 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Società di persone - Accertamento IVA autonomamente operato - Impugnazione - Litisconsorzio necessario con i soci - Configurabilità - Esclusione - Accertamento contestuale di imposte dirette ed IRAP fondato su elementi comuni - "Simultaneus processus" - Necessità - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634405-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone autonomamente operato non determina, in caso di impugnazione, un litisconsorzio necessario nei confronti dei soci, attesa l'assenza - in mancanza di un meccanismo analogo a quello previsto dagli artt. 40, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - di un accertamento unitario e di una conseguente automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci. Ove, peraltro, l'Agenzia abbia proceduto con un unico atto ad accertamenti di imposte dirette ed IRAP a carico di una società di persone, fondati su elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del "simultaneus processus" per l'inscindibilità delle due situazioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 29 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)