Sez. L, Sentenza n. 18364 del 31/07/2013 (Rv. 627359 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Omessa notifica al litisconsorte necessario - Conseguenze - Integrazione del ricorso "iussu iudicis" - Necessità - Tardiva notificazione del ricorrente - Sufficienza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
L'omessa notifica dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza della integrazione del contradditorio, "iussu iudicis", salvo che la parte abbia essa stessa provveduto ad una tardiva notifica. (Nella specie, era stata omessa la notificazione dell'atto di appello ad una delle parti, il cui decesso aveva determinato, peraltro, l'interruzione del giudizio; l'atto di riassunzione era stato, quindi, notificato, dopo il termine di un anno, agli eredi personalmente e la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto la regolarità di tale ultimo ricorso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)