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Sez. U, Sentenza n. 5207 del 10/03/2005 (Rv. 579692 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Questione di giurisdizione decisa in primo grado - Modi di riproposizione in appello - Specifico motivo di gravame - Necessità - Mera riproposizione della questione dedotta nell'atto di costituzione - Inidoneità.
Stato
decisa il 2005-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579692-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

Ove il giudice di primo grado abbia espressamente statuito sulla questione di giurisdizione, il riesame della medesima da parte del giudice di secondo grado postula che essa abbia formato oggetto di specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente la sua mera riproposizione in sede di atto di costituzione in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)