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Sez. U, Ordinanza n. 25246 del 16/10/2008 (Rv. 604935 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Soccombenza in primo grado sulla sola questione di giurisdizione espressamente respinta - Prospettazione in appello della medesima questione - Riproposizione ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. - Sufficienza - Esclusione - Onere dell'appello incidentale - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604935-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

La parte risultata vittoriosa nel merito nel giudizio di primo grado, al fine di evitare la preclusione della questione di giurisdizione risolta in senso ad essa sfavorevole, è tenuta a proporre appello incidentale, non essendo sufficiente ad impedire la formazione del giudicato sul punto la mera riproposizione della questione, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., in sede di costituzione in appello, stante l'inapplicabilità del principio di rilevabilità d'ufficio nel caso di espressa decisione sulla giurisdizione e la non applicabilità dell'art. 346 cod. proc. civ. (riferibile, invece, a domande o eccezioni autonome sulle quali non vi sia stata decisione o non autonome e interne al capo di domande deciso) a domande o eccezioni autonome espressamente e motivatamente respinte, rispetto alle quali rileva la previsione dell'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., per cui in assenza di puntuale impugnazione opera su di esse la presunzione di acquiescenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)