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Sez. 2, Sentenza n. 3300 del 10/04/1996 (Rv. 496889 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA | Volontà preclusiva del proprietario dei due fondi - Inclusione nel negozio di frazionamento del fondo originario - Ammissibilità - Inserimento in un atto anteriore - Ammissibilità - Condizioni - Disposizione di volontà preclusiva - Esistenza - Accertamento del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 1996-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496889-01

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA

A norma del secondo comma dell'art. 1062 cod.civ. la costituzione di una servitù prediale per destinazione del padre di famiglia è impedita dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi. Tale manifestazione del potere di disposizione del proprietario à utilmente posta in essere oltre che nello stesso negozio con cui è attuato il frazionamento del fondo originario, anche in un atto anteriore, purché questo si trovi col negozio o col fatto di separazione in una relazione tale da far escludere che, successivamente alla disposizione stessa, l'"iter" formativo della fattispecie legale di cui all'art. 1062 cod. civ., già interrotto, abbia potuto utilmente ricominciare ed essere portato a compimento. L'accertamento dell'esistenza di una disposizione di volontà preclusiva rispetto al sorgere della servitù è devoluto al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)