Sez. 2, Sentenza n. 779 del 20/03/1974 (Rv. 368644 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - CONTRARIA VOLONTA - FORMA - ATTO ANTERIORE A QUELLO DEL FRAZIONAMENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - CONTRARIA VOLONTA - FORMA - ATTO ANTERIORE A QUELLO DEL FRAZIONAMENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
A norma del secondo comma dell'art 1062 cod civ la Costituzione di una servitu prediale per destinazione del padre di famiglia e impedita dalla contraria manifestazione di volonta del proprietario dei due fondi. Tale manifestazione del potere di disposizione del proprietario e utilmente posta in essere oltre che nello stesso negozio con cui e attuato il frazionamento del fondo originario, anche in un atto anteriore purche questo si trovi col negozio o col fatto di separazione in una relazione tale da far escludere che, successivamente alla disposizione stessa, l'iter formativo della fattispecie legale di cui all'art 1062, gia interrotto, abbia potuto utilmente ricominciare ed essere portato a compimento. (nella specie si e ritenuta validamente espressa la volonta contraria alla Costituzione della servitu nel preliminare di vendita relativo al fondo, che, in Mancanza di tale dichiarazione, sarebbe divenuto, ope legis, fondo dominante). (V 1046'66, mass n 322097).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)