Sez. 3, Sentenza n. 3160 del 03/10/1969 (Rv. 343130 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE DELL'APPELLANTE - DEPOSITO DI FASCICOLO INCOMPLETO - INAPPLICABILITA - POTERE DI VERIFICA CIRCA L'INDISPENSABILITA DEI DOCUMENTI NON PRODOTTI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE DELL'APPELLANTE - DEPOSITO DI FASCICOLO INCOMPLETO - INAPPLICABILITA - POTERE DI VERIFICA CIRCA L'INDISPENSABILITA DEI DOCUMENTI NON PRODOTTI.*
La sanzione di improcedibilita dell'appello ai sensi del secondo comma dell'art. 348 cod.proc.civ. e stabilita per il caso in cui l'appellante, dopo essersi costituito, non presenti il proprio fascicolo nella prima udienza o nel termine di rinvio fissato dal giudice, non gia per l'ipotesi in cui l'appellante presenti il proprio fascicolo incompleto per mancata inserzione in esso di un documento gia prodotto in primo grado, giacche in questa ipotesi spetta al giudice di verificare se gli Atti specifici non prodotti siano o no indispensabili per la decisione del gravame. (Conf. 912-68, massima n. 332252 V. 296-67, massima n.326110 e 740-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)