Sez. 3, Sentenza n. 912 del 22/03/1968 (Rv. 332252 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE DELL'APPELLANTE - DEPOSITO DI FASCICOLO INCOMPLETO - INAPPLICABILITA - POTERE DEL GIUDICE DI VERIFICARE SE GLI ATTI NON PRODOTTI SIANO INDISPENSABILI PER LA DECISIONE DEL GRAVAME.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE DELL'APPELLANTE - DEPOSITO DI FASCICOLO INCOMPLETO - INAPPLICABILITA - POTERE DEL GIUDICE DI VERIFICARE SE GLI ATTI NON PRODOTTI SIANO INDISPENSABILI PER LA DECISIONE DEL GRAVAME.*
La sanzione di improcedibilita dell'appello ai sensi del secondo comma dell'art. 348 cod.proc.civ. e stabilita per il caso in cui l'appellante, dopo essersi costituito, non presenti il proprio fascicolo nel la prima udienza o nel termine di rinvio fissato dal giudice, non gia per l'ipotesi in cui l'appellante presenti il proprio fascicolo incompleto per mancata inserzione in esso di un documento gia prodotto in primo grado, giacche in questa ipotesi spetta al giudice di verificare se gli Atti specifici non prodotti siano o no indispensabili per la decisione del gravame. (V. 296-67 massima 326110, 740-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)