Sez. L, Sentenza n. 1618 del 12/03/1982 (Rv. 419446 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - IMPIEGATI CON FUNZIONI DIRETTIVE - CATEGORIA A/9 E CATEGORIA A/1 - DIFFERENZE - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - IMPIEGATI CON FUNZIONI DIRETTIVE - CATEGORIA A/9 E CATEGORIA A/1 - DIFFERENZE - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Ai sensi dell'art. 15 del C.C.n.L. 21 aprile 1970 per i dipendenti dell'e.N.E.L., nell'ambito del gruppo a degli impiegati con funzioni direttive, la categoria a/9 si distingue da quella a/1 esclusivamente per il maggior rilievo quantitativo delle mansioni pertinenti alla relativa posizione di lavoro, in quanto esse, pur avendo le medesime caratteristiche di quelle proprie dei dipendenti inquadrati nella categoria inferiore (a/1) assumono maggiore importanza ed incidenza nel quadro dell'organizzazione e produzione aziendale, in relazione alla loro ampiezza e alla superiore dimensione dell'unità organizzativa cui è preposto il dipendente al quale sono affidate. L'accertamento, da parte del giudice del merito, base alla concreta attività svolta dal lavoratore e alla stregua delle enunciazioni di un contratto collettivo di lavoro postcorporativo, della categoria o della qualifica spettante al lavoratore stesso, è insindacabile in Sede di legittimità se adeguatamente motivato, e salvo il Sindacato dei criteri giuridici astratti a cui il predetto giudice abbia fatto ricorso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 21/04/1970 num. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)