Sez. L, Sentenza n. 1742 del 09/03/1983 (Rv. 426590 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE IN BASE ALLA CONCRETA ATTIVITÀ SVOLTA ED ALLA STREGUA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DISTINZIONE, NELL'AMBITO DEL GRUPPO DEGLI IMPIEGATI CON FUNZIONI DIRETTIVE DELL'ENEL, DELLA CATEGORIA AS DA QUELLA A1.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE IN BASE ALLA CONCRETA ATTIVITÀ SVOLTA ED ALLA STREGUA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DISTINZIONE, NELL'AMBITO DEL GRUPPO DEGLI IMPIEGATI CON FUNZIONI DIRETTIVE DELL'ENEL, DELLA CATEGORIA AS DA QUELLA A1.*
L'accertamento da parte del giudice del merito, in base alla concreta attività svolta dal lavoratore ed alla stregua delle enunciazioni di un contratto collettivo di lavoro post corporativo, della categoria o della qualifica spettante al lavoratore stesso, è insindacabile in Sede di legittimità se adeguatamente motivato e conforme ai canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, sancendo tale principio la S.C. ha cassato la sentenza con la quale i giudici di merito, chiamati ad applicare gli artt. 15 del C.C.n.L. 21 aprile 1970 e 16 del CCNL 29 maggio 1973 per i dipendenti dell'ENEL, in tema di distinzione - nell'ambito del gruppo degli impiegati con funzioni direttive - della categoria AS da quella A1, avevano escluso che la distinzione stessa trovasse fondamento sul solo piano quantitativo costituito dalla maggiore ampiezza delle mansioni proprie della categoria superiore, conseguente al maggior volume dell'attività oggettivamente intesa o alla maggior dimensione dell'unità produttiva, cui è preposto il dipendente di tale categoria, rispetto ad un'unità individuale come normale in relazione all'intero assetto organizzativo dell'ente, globalmente valutato, a prescindere da limitazioni territoriali o regionali a compartimenti). (V 1618/82, mass n 419446).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 21/04/1970 num. 15, Contr. Coll. 29/05/1973 num. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)