Sez. 2, Sentenza n. 1336 del 09/02/1987 (Rv. 450812 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA ECCEPITO DAL CONVENUTO CON AZIONE RISARCITORIA - RIGETTO DELLA DOMANDA PER ALTRI MOTIVI - RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMAZIONE CON APPELLO INCIDENTALE TARDIVO - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA ECCEPITO DAL CONVENUTO CON AZIONE RISARCITORIA - RIGETTO DELLA DOMANDA PER ALTRI MOTIVI - RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMAZIONE CON APPELLO INCIDENTALE TARDIVO - AMMISSIBILITÀ.*
L'appello incidentale tardivo - consentito dall'art. 334 cod. proc. civ. anche quando è decorso il termine di cui agli artt. 325 e 327 dello stesso codice - è ammissibile quando la soluzione delle questioni formanti oggetto dell'impugnazione principale sia dipendente dalla soluzione delle questioni dedotte con il gravame incidentale e, quindi, qualora, per la correlazione e interdipendenza logico-giuridica delle medesime questioni, possa ritenersi che l'interesse alla riproposizione di quelle che formano oggetto dello appello incidentale tardivo nasca a seguito del gravame principale. Pertanto, qualora il convenuto con Azione risarcitoria abbia eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed il giudice di primo grado abbia disatteso l'eccezione, rigettando, però, in tutto in parte, per altri motivi, la domanda, il convenuto può ben riproporre con appello incidentale tardivo la questione della propria legittimazione nel caso che l'attore, con l'appello principale, abbia riprodotto la domanda che a tale legittimazione era correlata. (V 1756/85, mass n 439713; (V 883/85, mass n 439060; (V 5152/83, mass n 430019; (Conf 3032/82, mass n 420960).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)