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Sez. L, Sentenza n. 883 del 06/02/1985 (Rv. 439060 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI - RICORSO INCIDENTALE TARDIVO - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439060-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI - RICORSO INCIDENTALE TARDIVO - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ.*

Il ricorso incidentale tardivo, proponibile, nei modi e nei termini previsti dall'art. 371 cod. proc. civ., anche quando siano scaduti i termini per impugnare la sentenza in via principale, è quello diretto contro lo stesso capo di sentenza impugnato in via principale oppure contro un capo diverso che con il primo sia in rapporto di dipendenza o di connessione. Un tale rapporto sussiste anche quando qualsiasi questione processuale o sostanziale anche di carattere preliminare, prospettata a motivo del ricorso incidentale, sia tale da impedire che l'accoglimento del ricorso principale importi soccombenza della parte contro la quale quest'ultimo è proposto, come si verifica nel caso in cui il ricorrente incidentale riproponga la questione della prescrizione - disattesa dal giudice del merito - per rimettere in discussione la sussistenza del diritto che dall'eventuale accoglimento del ricorso principale potrebbe risultare definitivamente accertato. (V 1016/84, mass n 433187; (V 2767/83, mass n 427678; (V 2381/81, mass n 413143; (V 4571/77, mass n 388182).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)