diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 128 del 09/01/1999 (Rv. 522100 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - FORZOSA - ACQUISTO - CONVENZIONE, SENTENZA, USUCAPIONE | Indennità di medianza, per la costituzione di comunione del muro, richiesta dal proprietario di esso- Ammissibilità - Condizioni - Utilizzazione del muro - Portata.
Stato
decisa il 1999-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522100-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - FORZOSA - ACQUISTO - CONVENZIONE, SENTENZA, USUCAPIONE

L' indennità di medianza, prevista dall' art. 874 cod. civ., spetta al proprietario del muro di confine - che può richiederla, previa costituzione della comunione di esso, senza attendere l' iniziativa del vicino - per qualsiasi utilizzazione e pertanto, non soltanto nel caso in cui questi vi appoggi la sua costruzione, ma anche se vi scarichi il peso di un terrapieno artificiale, sopraelevato rispetto al livello originario del suo fondo, per realizzare all' interno di esso un' aiuola, contenuta dalla controspinta del muro, costituente quarto lato di essa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 874

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)