Sez. 2, Sentenza n. 2689 del 28/08/1962 (Rv. 253997 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COMUNIONE FORZOSA DEL MURO - MODI DI ACQUISTO - CONVENZIONE FRA LE PARTI - SENTENZA COSTITUTIVA O USUCAPIONE - MANCATO ACQUISTO - APPOGGIO DI FABBRICHE AL MURO - DEMOLIZIONE - DIRITTO DEL PROPRIETARIO DEL MURO.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COMUNIONE FORZOSA DEL MURO - MODI DI ACQUISTO - CONVENZIONE FRA LE PARTI - SENTENZA COSTITUTIVA O USUCAPIONE - MANCATO ACQUISTO - APPOGGIO DI FABBRICHE AL MURO - DEMOLIZIONE - DIRITTO DEL PROPRIETARIO DEL MURO.*
Per l'acquisto della medianza coattiva del muro di confine non basta la semplice dichiarazione di volonta del vicino, ne il fatto che questo abbia appoggiato sul muro le proprie fabbriche, ma e necessaria una convenzione fra le parti, nella Forma scritta prevista dalla legge per il trasferimento della proprieta e dei diritti reali immobiliari, o, in Mancanza, una sentenza costitutiva che ne faccia le veci, previo pagamento dell'indennita di medianza, da determinarsi al momento della pronuncia. Finche l'acquisto in uno dei tali modi non si verifichi, o il diritto del vicino non sia costituito in virtu di possesso ad usucapionem, per la durata prevista dalla legge, il proprietario esclusivo del muro ha il diritto di chiedere, nei confronti di colui che al momento del giudizio sia proprietario delle fabbriche appoggiate sul muro, la demolizione delle opere, salvo che preferisca domandare la legittimazione dello stato di fatto con la Costituzione della comunione e la condanna del vicino al pagamento dell'indennita di medianza. (V 820/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)