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Sez. 3, Sentenza n. 2434 del 03/07/1969 (Rv. 341927 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA (PREZZO) - IN GENERE - AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO OGGETTIVO - ESPERIBILITA DA PARTE DEL DEBITORE ESPROPRIATO NEI CONFRONTI DEI CREDITORI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341927-01

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA (PREZZO) - IN GENERE - AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO OGGETTIVO - ESPERIBILITA DA PARTE DEL DEBITORE ESPROPRIATO NEI CONFRONTI DEI CREDITORI - ESCLUSIONE.*

Il debitore espropriato non puo esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'Azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente o intervenuto, per ottenere la restituzione di quanto costoro avessero riscosso in Sede di distribuzione della somma ricavata dall'espropriato, sul presupposto dell'illegittimita per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata. (V. 1942-55 87-37).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 510

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)