Sez. 3, Sentenza n. 3714 del 09/06/1981 (Rv. 414347 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE - PROCEDIMENTO - NULLITA - RIMEDI ESPERIBILI - DEDUZIONE IN AUTONOMO GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE - PROCEDIMENTO - NULLITA - RIMEDI ESPERIBILI - DEDUZIONE IN AUTONOMO GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
Poiche il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, stante la Mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, e tuttavia caratterizzato da una definitivita incompatibile con qualsiasi sua revocabilita, i motivi di nullita della procedura esecutiva debbono essere fatti valere, con gli strumenti giuridici previsti dalla legge, nel giudizio di espropriazione forzata, restando preclusa, altrimenti, l'esperibilita di un'autonoma Azione delle parti interessate mediante separato giudizio. (V 5283/80, mass n 409132; (V 94/76, mass n 378721; (V 2434/69, mass n 341927).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)