Sez. 2, Sentenza n. 8577 del 26/02/1973 Ud. (dep. 29/11/1973) Rv. 125593 - 01
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - AMBITO DEL POTERE D'IMPUGNAZIONE DERIVANTE ALLA PARTE CIVILE DOPO LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N 1 DEL 1970 E N 2 9 DEL 1972.*
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - AMBITO DEL POTERE D'IMPUGNAZIONE DERIVANTE ALLA PARTE CIVILE DOPO LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N 1 DEL 1970 E N 2 9 DEL 1972.*
Nell'Esercizio dei piu ampi poteri derivanti alla parte civile, dalle sentenze della Corte costituzionale n 1 del 1970 e n 29 del 1972, e con riferimento alla residua normativa degli artt 23 e 195 cod proc pen, nella parte di confermata legittimita costituzionale, detta parte civile puo chiedere - ai limitati effetti dell'Esercizio dell'Azione risarcitoria e allo scopo di escludere le preclusioni nascenti dal giudicato penale a causa della mancata impugnazione del pubblico ministero (ma ferma restando l'intangibilita del giudicato stesso ai fini della pronunzia e contenuto penale nei confronti dell'imputato) - un diverso accertamento e una diversa valutazione in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua imputabilita materiale e psicologica nei confronti dell'autore, alla qualificazione giuridica del fatto stesso, che valgano a consentirle il pieno Esercizio e il proseguimento dell'Azione riparatoria nel processo penale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)