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Sez. 2, Sentenza n. 3133 del 16/04/1974 Ud. (dep. 22/03/1975) Rv. 088814 - 01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1974-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/88814-01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - PRESUPPOSTI.*

Con sentenza 15 gennaio 1970 n 1 la Corte costituzionale dichiarava la illegittimita dell'art 195 cod proc pen, nella parte in cui poneva limiti a che la parte civile potesse proporre ricorso per Cassazione contro le Disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civili. Con successiva sentenza del 10 febbraio 1972 n 29 la stessa Corte costituzionale dichiarava la illegittimita dell'art 23 cod proc pen nella parte in cui disponeva che il giudice penale non potesse decidere sull'Azione civile, quando il procedimento si chiudeva con sentenza di assoluzione dell'imputato. Tuttavia, il gravame della parte civile e limitato, nel caso di assoluzione dell'imputato, al solo ricorso per Cassazione e presuppone che sia precluso l'Esercizio dell'Azione civile riparatoria nella Sede competente. (Conf mass n 125593; (Conf mass n 123726; (contra mass n 124907).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)