diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1609 del 22/06/1962 (Rv. 252573 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - OGGETTO - FATTO ILLECITO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1962-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252573-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - OGGETTO - FATTO ILLECITO - NOZIONE.*

Il divieto di deferire giuramento sopra un fatto illecito va inteso in senso lato, attribuendosi alla espressione 'fatto illecitò il piu ampio significato, comprensivo non soltanto del fatto integrante gli estremi di un reato (il vigente codice civile non adopera piu l'espressione 'fatto delittuosò, che usava l'art 1364 cod civ del 1865), ma anche di ogni fatto riprovato da norme imperative o contrarie al buon costume. (Conf 2344/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2739

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)