Sez. 1, Sentenza n. 3126 del 12/04/1990 (Rv. 466650 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - OGGETTO - SU FATTI ILLECITI - FATTO VIETATO DA NORMA IMPERATIVA - DIVIETO DI DEFERIMENTO DEL GIURAMENTO.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - OGGETTO - SU FATTI ILLECITI - FATTO VIETATO DA NORMA IMPERATIVA - DIVIETO DI DEFERIMENTO DEL GIURAMENTO.*
Il divieto di deferire giuramento sopra un fatto illecito va inteso in senso lato, dovendosi attribuire all'espressione "fatto illecito" il più ampio significato, comprensivo non soltanto del fatto integrante gli estremi di un reato e quindi dell'illecito penale, ma anche di ogni altro fatto riprovato da norma imperativa (nella specie: raccolta di funghi da parte di soggetto sprovvisto del prescritto tesserino, vietata dall'art. 22 della legge della regione Piemonte 2 novembre 1981 n. 32). (Conf 5218/77, mass n 388857; (Conf 1863/64, mass n 302652; (Conf 1609/62, mass n 252573).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2739, Legge Reg. Piemonte 02/11/1982 num. 32 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)