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Sez. 1, Sentenza n. 1496 del 15/02/1994 (Rv. 485330 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Violazione di norme di diritto | Circolari della P.A. - Violazione - Impugnabilità ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - Esclusione - Motivi ammissibili.
Stato
decisa il 1994-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485330-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Violazione di norme di diritto

Le circolari della Pubblica Amministrazione sono atti interni destinati ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività degli organi inferiori e quindi hanno natura non normativa, ma di atti amministrativi, sicché la violazione di esse non è denunciabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., potendo ivi dedursi, ai sensi della stessa norma, solo la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale nell'interpretazione delle circolari medesime, oltre che, ai sensi del n. 5 dello stesso articolo, vizi di motivazione nei quali il giudice del merito sia incorso nell'interpretazione predetta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)