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Sez. 5, Sentenza n. 16531 del 14/07/2010 (Rv. 614059 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Contenzioso tributario - Decisione di merito - Qualificazione di una circolare ministeriale come atto privo di rilevanza esterna - Ricorso per cassazione sotto il profilo del vizio di motivazione - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614059-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, è inammissibile il ricorso per cassazione che censuri, sotto il profilo del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la decisione di merito che abbia qualificato una circolare ministeriale (nella specie la circolare del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1992 in tema di qualifiche dei funzionari da destinare alle verifiche esterne congiunte) come atto privo di rilevanza esterna, trattandosi di questione di diritto e non di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 quinquies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)