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Sez. 3, Sentenza n. 20064 del 02/09/2013 (Rv. 627653 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | In genere.
Stato
decisa il 2013-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627653-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

Qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di rito (nella specie dichiarando improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, per tardività di costituzione dell'opponente), sebbene l'appellante possa limitarsi a riproporre, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., la domanda non esaminata, non è tuttavia sufficiente, ad evitare la declaratoria di inammissibilità dell'appello, un generico richiamo al precedente giudizio di primo grado, privo di ogni rinvio alle difese ed ai contenuti della domanda di merito posta al giudice di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)