Sez. 2, Sentenza n. 22954 del 04/11/2011 (Rv. 619972 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Definizione del giudizio con decisione relativa a questione preliminare di rito - Motivi di appello - Oggetto - Merito della pretesa - Esclusione - Fondamento - Riproposizione della domanda non esaminata - Sufficienza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
Qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di rito (nella specie relativa alla legittimazione attiva), i motivi di appello, che hanno la finalità di denunciare gli errori di diritto o l'ingiustizia della decisione, non possono concernere anche il merito della domanda che non ha formato oggetto della pronuncia, essendo al riguardo sufficiente che l'appellante abbia riproposto, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. , la domanda non esaminata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)